La Giunta comunale ha approvato il nuovo regolamento per l’istituzione e la disciplina del contributo di accesso, dai 3 ai 10 euro, con o senza vettore, alla città antica di Venezia e alle altre isole minori della Laguna. Il testo regolamentare andrà ora al vaglio delle Commissioni e del Consiglio comunale per il via libera definitivo previsto entro l’estate. Ecco in sintesi cosa prevede il provvedimento.
Dal 16 gennaio 2023, chi dovrà pagare il contributo di accesso?
Il contributo di accesso è applicato in via alternativa all’imposta di soggiorno e deve essere corrisposto da ogni persona che acceda alla Città antica del Comune di Venezia o alle altre isole minori della laguna, fatte salve le esclusioni o le esenzioni previste.
Viene richiesto un solo pagamento per accedere alla Città antica e alle isole minori.
I titoli attestanti il pagamento del contributo di accesso o la condizione di esclusione o di esenzione vanno conservati ed esibiti su richiesta al personale preposto ai controlli.
Il sistema di prenotazione e pagamento del contributo di accesso
Sarà costituito da una piattaforma multicanale e multilingua, realizzata da VenisSpA, accedendo alla quale si potrà ottenere il titolo (es.QR-CODE) da esibire in caso di controlli, le fattispecie di esclusione o di esenzione o il pagamento del Contributo di accesso, con tutte le relative informazioni.
Chi è escluso dal contributo di accesso?
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Residenti del Comune di Venezia. Sarà prevista la possibilità di dimostrare la propria condizione esibendo documento di identità dal quale risulti la residenza.
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Chi lavora o accede per lavoro alla Città antica o alle isole minori;
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Studenti che frequentano scuole o istituti della Città antica o nelle isole minori;
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Proprietari di immobili nel Comune di Venezia e il loro nucleo familiare (in regola con il pagamento dell’IMU)
Chi è esentato dal contributo di accesso?
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Chi già corrisponde la Tassa di soggiorno in una struttura ricettiva sita nel Comune di Venezia;
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Domiciliati iscritti nello schedario della popolazione temporanea;
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Chi è nato nel Comune di Venezia
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I bambini di età inferiore a 6 anni;
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I soggetti disabili e un accompagnatore;
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Chi deve accedere per prestazioni sanitarie a strutture sanitarie site nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;
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Chi accompagna degenti presso strutture sanitarie site nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;
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I residenti nella Città metropolitana di Venezia (fino al raggiungimento delle soglie che saranno previste da apposita delibera di Giunta);
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I residenti nella Regione Veneto (fino al raggiungimento delle soglie che saranno previste da apposita delibera di Giunta);
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Chi partecipa a competizioni sportive riconosciute dal CONI, sue Federazioni, o da Enti di Promozione Sportiva;
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Chi assiste a queste competizioni raggiungendole utilizzando un servizio di trasporto pubblico a ciò esclusivamente dedicato verso l'impianto sportivo;
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Chi partecipa a manifestazioni, a pagamento o gratuite, organizzate dall'Amministrazione Comunale o patrocinate dall'Amministrazione Comunale individuate con deliberazione della Giunta Comunale;
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Amministratori pubblici e autorità in missioni istituzionali;
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Volontari che prestino il proprio servizio in occasioni di eventi e/o manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale ed in quelle organizzate dalla Città Metropolitana di Venezia e dalla Regione Veneto;
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Volontari che prestino il proprio servizio in caso di emergenze;
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Personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine e ai Vigili del Fuoco, che acceda per esigenze di servizio;
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Chi ha affittato per motivi abitativi e non turistici una casa nel Comune di Venezia, compreso il suo nucleo familiare anagrafico;
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Chi si reca in visita a parenti residenti (parenti e affini fino al 3° grado);
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Chi si reca in visita a detenuti (parenti e affini fino al 3° grado);
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Chi partecipa ad un funerale (parenti e affini fino al 3° grado del defunto);
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Chi si reca in visita a soggetti ospitati presso strutture socio-sanitarie (parenti e affini fino al 3° grado)
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Soggetti che si rechino in visita a persone residenti nella Città antica o nelle isole minori (sarà il residente in città a dover accreditare il proprio ospite).
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Chi deve partecipare a processi o è convocato presso uffici pubblici o giudiziari siti nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;
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I passeggeri dei bus turistici in regola con il pagamento della Ztl Bus del Comune di Venezia;
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Chi accede esclusivamente alle aree del Ponte della Libertà, P.le Roma, Stazione Marittima e Isola Nova del Tronchetto (Senza accedere alla città storica).
Passeggeri delle navi da crociera
Sono tenuti a pagare il contributo nella misura ordinariamente determinata per la giornata di sbarco in Città Antica. La Giunta Comunale si riserva di determinare una misura forfettaria per tali soggetti in accordo con i relativi vettori e/o con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, avviando forme e modalità di collaborazione anche mediante comunicazioni al passeggero per favorire un turismo sostenibile e consapevole della Città. Gli accessi dei passeggeri delle navi da crociera rientrano nel calcolo complessivo per il raggiungimento della soglia di accessi giornalieri.
Quali sono le isole minori?
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Lido di Venezia (compreso Alberoni e Malamocco),
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Pellestrina
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Murano
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Burano
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Torcello
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Sant’Erasmo
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Mazzorbo
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Mazzorbetto
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Vignole
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S. Andrea
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La certosa
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S. Servolo
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S. Clemente
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Poveglia
Come avviene la riscossione?
Tramite i vettori di trasporto pubblico di linea e ferroviario e di navigazione (unitamente al prezzo del biglietto o al corrispettivo comunque denominato, rilasciando quietanza dell'avvenuta riscossione, anche tramite indicazione sul biglietto o sulla ricevuta di pagamento, pure a mezzo timbro) solo quando gli stessi non abbiano stipulato con il Comune un accordo dove si impegnano ad informare i passeggeri sull’obbligo di corrispondere il contributo d’accesso;
Direttamente dal Comune di Venezia in tutti gli altri casi, tramite l’affidamento del servizio a società “in house”, sia tramite sportelli automatici e non, ma soprattutto attraverso una web-app dedicata.
Disposizioni in tema di controllo e accertamento
L'Amministrazione comunale può utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione ed in particolare:
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invitare i soggetti passivi e i vettori obbligati alla riscossione ad esibire o trasmettere titoli, atti e documenti anche in formato digitale;
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inviare ai vettori obbligati alla riscossione questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
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effettuare verifiche, ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato, anche mediante controlli individuali su aree pubbliche.
L'importo del contributo di accesso dovuto da coloro che accedono senza essere in regola con il pagamento è pari a euro 10,00.
Sanzioni amministrative, tributarie, penali
Sanzione amministrativa da 50 euro a 300 euro in caso di:
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mancata esibizione dei titoli attestanti il pagamento o l’esclusione/esenzione a richiesta dei preposi ai controlli;
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rilascio di dichiarazioni mendaci al fine di ottenere esclusioni, esenzioni o riduzioni;
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altre violazioni del Regolamento;
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punizione ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia a chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal Regolamento.
Riscossione coattiva
Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di contributo di accesso, di sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine indicato nell'atto notificato, sono riscosse coattivamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia tributaria.