La Giunta comunale ha approvato, su proposta del sindaco Luigi Brugnaro, una delibera che sancisce l'aumento delle sanzioni per tutta una serie di violazioni ai regolamenti ed alle ordinanza comunali. Le tariffe, che fino a ieri erano quantificate mediamente in 50 euro, sono state innalzate fino a 450 euro per le infrazioni più gravi.
In particolare, ad esempio, sarà sanzionato con 200 euro chi passeggia per la città a torso nudo, con 400 euro i writers che imbrattano i monumenti, con 450 euro chi nuota nei canali e nei rii, con 400 euro gli artisti di strada che cantano o suonano senza autorizzazione, con 400 euro i mendicanti che ostacolano la pubblica via e, ancora, con 400 euro, chi abbandona rifiuti in giro per la Città, sia d'acqua che di terraferma.
"L'obiettivo – commenta il sindaco Luigi Brugnaro – è rendere più efficace l'azione deterrente rispetto a quanti pensano di venire nel Comune di Venezia e poter fare quello che vogliono, non rispettando la città, il decoro urbano, l'incolumità pubblica e la sicurezza. A fronte, quindi, di episodi di inciviltà e maleducazione, questa Giunta ha deciso di proseguire nel proprio impegno a salvaguardia e tutela della "sicurezza urbana".
Con la delibera sono state inasprite le sanzioni per le seguenti violazioni alle norme previste dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, che verrà aggiornato entro la fine dell'anno secondo le linee guida inserite nel "Progetto di governance territoriale del turismo a Venezia":
“Disposizioni generali” (Art. 9)
Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento (compreso quello causato da minzione), danneggiamento del suolo ed in particolare è vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal Regolamento di igiene, dal Regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali. I trasgressori, oltre che essere passibili di sanzione pecuniaria, sono obbligati a provvedere alla rimessa in pristino.
Nuovo importo: euro 400
“Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici” (Art. 10)
E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.
Nuovo importo: euro 150
I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti (laddove l’area circostante è da intendersi comprensiva del plateatico dato in concessione ove presente), i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta rifiuti, sempre che esista la possibilità ai fini della viabilità.
Nuovo importo: euro 250
“Atti contrari al decoro ed alla decenza” (Art. 12)
E’ vietato circolare per le vie cittadine, sostare nei luoghi ed esercizi pubblici, viaggiare sui mezzi pubblici o privati in tenuta balneare o a torso nudo.
Nuovo importo: euro 200
(Art. 13)
E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni e macchie gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.
Nuovo importo: euro 400
“Altri atti vietati” (Art. 23)
In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:
eseguire la pulizia della persona, di cose e di animali
Nuovo importo: euro 250
gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri o altri oggetti
Nuovo importo: euro 100
collocare addobbi, festoni, luminarie, senza apposito permesso
Nuovo importo: euro 100
lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale
Nuovo importo: euro 150
eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia, fuori dai luoghi a ciò destinati
Nuovo importo: euro 100
effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste
Nuovo importo: euro 100
depositare recipiente o cose sotto le pubbliche fontane
Nuovo importo: euro 100
entrare negli spazi erbosi, cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle
Nuovo importo: euro 150
calpestare o sedersi sulle aiuole, negli spazi erbosi dei parchi e giardini pubblici, nonché sostare sugli spazi erbosi con qualunque tipo di veicolo
Nuovo importo: euro 100
arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sui monumenti, sui fanali della pubblica amministrazione
Nuovo importo: euro 200
sdraiarsi o salire sulle panchine
Nuovo importo: euro 100
nuotare in tutti i rii, canali, nel Bacino San Marco e comunque in ogni specchio acqueo in prossimità di centri abitati
Nuovo importo: euro 450
bagnarsi in tutti i rii, canali, nel Bacino San Marco e comunque in ogni specchio acqueo in prossimità di centri abitati
Nuovo importo: euro 100
spogliarsi e vestirsi sulla pubblica via e in luoghi di centri abitati
Nuovo importo: euro 250
spogliarsi e vestirsi sulla pubblica via e in luoghi esposti alla pubblica vista
Nuovo importo: euro 250
nei luoghi espressamente indicati ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Polizia Urbana è proibito sedersi al di fuori degli spazi specificatamente adibiti a tale scopo
Nuovo importo: euro 150
nei luoghi espressamente indicati ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Polizia Urbana è proibito comunque sostare per consumare cibi o bevande ad esclusione delle aree in concessione ai Pubblici Esercizi, o gettare o abbandonare sul suolo pubblico carte, barattoli, bottiglie e qualsiasi tipo di rifiuto solido o liquido.
Nuovo importo: euro 200
“Circolazione dei carretti a mano” (Art. 27)
I carretti a mano per il trasporto di cose che circolano nel centro storico di Venezia possono avere una larghezza massima cm. 80 compreso l'asse. Essi devono essere muniti di ruote di gomma sia sull'asse principale che sugli appoggi anteriori per lo scavalcamento dei ponti, qualora ne fossero provvisti. E' vietata la circolazione dei carretti di qualsiasi tipo e larghezza lungo i sottoportici delle procuratie vecchie e nuove della piazza San Marco. Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e vietata la circolazione dei carretti per le sottonotate località: Calle e ponte della Canonica/Calle degli Specchieri/Tutte le Mercerie Calle degli Stagneri/Calle della Bissa/Calle del fontego dei Tedeschi e ponte dell'Olio/Calle e ponte del Lovo/Calle dei Fabbri/Frezzerie/Calle dei Fuseri/Calle della Mandola/Salizada S. Giovanni Grisostomo/Ruga giuffa S. Apollonia. E' vietato trasportare sui carretti merci sporgenti oltre la larghezza dei carretti stessi. I carretti devono essere muniti di una targhetta con l’indicazione del nominativo ed indirizzo del proprietario. I conducenti dei carretti devono usare la massima cautela e procedere lentamente, allo scopo di evitare qualsiasi danno a persone e cose. E' vietato far sostare i carretti sulle pubbliche vie dopo l'uso e nelle ore notturne.
Nuovo importo: 250 euro
“Divieto di circolazione dei velocipedi nel Centro storico di Venezia” (Art. 28 bis)
Nel Centro Storico di Venezia e vietata la circolazione dei velocipedi anche se condotti a mano.
Nuovo importo: euro 100
“Mestieri girovaghi” (Art. 31)
Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustra scarpe e simili sono vietati senza permesso del Comune, che ne assegnerà gli spazi e i tempi di lavoro in modo uguale.
Nuovo importo: euro 400
“Luminarie e cavi elettrici” (Art. 45)
Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per l'adduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale. Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.
Nuovo importo: euro 200
”Rumori e suoni nelle abitazioni e in altri locali” (Art. 49 bis)
Nelle abitazioni ed in generale in tutti locali e spazi pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico radio-televisori, fonografi e simili deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato. E' vietato turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori, suoni anche a scopo pubblicitario, canti, spettacoli dalle ore 24.00 alle ore 7.00 antimeridiane, nonché dalle ore 13.00 alle 15.30 per il periodo 1 maggio – 30 settembre e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 per il periodo 1 ottobre – 30 aprile. E' inoltre vietato: l'uso di amplificatori sonori esterni agli edifici, salvo che in caso di manifestazioni autorizzate; l'uso di apparecchi sonori, anche se portatili, nei giardini pubblici, sulle spiagge, sui mezzi di trasporto pubblico, in prossimità di chiese, scuole, ospedali; l'utilizzo in Piazza San Marco, in Piazzetta, sotto le Procuratie e nei luoghi adiacenti, di apparecchi o strumenti, anche portatili, atti alla diffusione di musiche a volume elevato e l'esecuzione di canti musiche senza previa autorizzazione. Sono vietati gli spari, scoppi e l'accensione di artifici pirotecnici nel centro abitato. Saranno consentite le manifestazioni pirotecniche autorizzate in occasione di festività.
Nuovo importo: euro 400
“Trasporto di mercanzia in borsoni” (Art. 49 quinquies)
E’ vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori, nelle seguenti aree: i sestieri di Venezia; le isole della laguna; piazzale Roma, Tronchetto. Ai contravventori al presente divieto si applica in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca della mercanzia contenuta nei grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori, oltre ai contenitori medesimi, come disposto dall’art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della citata legge.
Nuovo importo: euro 400
Articolo 49 sexies “Sosta prolungata con borsoni contenenti mercanzia” (Art. 49 sexies)
E’ vietata la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe con mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori, nelle seguenti aree: i sestieri di Venezia; le isole della laguna; piazzale Roma, Tronchetto. Ai contravventori al presente divieto si applica in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa della mercanzia contenuta nei grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori, oltre ai contenitori medesimi, come disposto dall’art.20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art.13 della citata legge n. 689/81.
Nuovo importo: euro 400
“Intralcio alla viabilità” (Art. 49 septies)
Fatte salve le norme in materia di circolazione stradale, sui percorsi pedonali di maggior flusso turistico del territorio del Comune di Venezia, cosi come identificati da apposita ordinanza sindacale, e vietato sostare senza motivazione, provocando intralcio alla circolazione, con comportamenti quali la mendicità su suolo pubblico o accessibile al pubblico. Salva l’applicazione delle norme penali, ai contravventori al presente divieto, qualora l’intralcio sia finalizzato alla raccolta non autorizzata di danaro o altre utilità, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del danaro che costituisce prodotto della violazione, come disposto dall’art.20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art.13 della citata legge n. 689/81.
Nuovo importo: euro 400
“Divieto di apposizione di lucchetti ed oggetti similari sui monumenti, sui ponti e sugli elementi di arredo urbano/pubblica illuminazione” (Art. 49 decies)
E’ vietata l’apposizione di lucchetti ed oggetti similari sui monumenti, sui ponti e sugli elementi di arredo urbano/pubblica illuminazione. Ai contravventori al presente divieto di applica in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca dei lucchetti apposti e delle chiavi di apertura, come disposto dall’art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della citata legge.
Nuovo importo: euro 100
“Uso dei servizi di linea per trasporto persone” (Art. 50)
Chiunque viaggi sui mezzi pubblici di trasporto dei servizi urbani automobilistici e di navigazione di linea deve munirsi di documento valido di viaggio. Il passeggero deve avere con se tale documento ed esibirlo al personale di servizio. Ai passeggeri dei servizi urbani di trasporto predetti e vietato: salire e scendere quando il mezzo e in movimento; ingombrare i passaggi o comunque sostare in determinati punti del mezzo non riservati alla sosta; fumare all'interno; viaggiare con materie infiammabili o esplosive; viaggiare in stato di ubriachezza o con oggetti o indumenti che possono arrecare incomodo agli altri passeggeri o insudiciarli; gridare, cantare, tenere accese radio portatili o comunque arrecare disturbo o molestia agli altri passeggeri; condurre cani sprovvisti di museruola e non tenuti a guinzaglio. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo possono essere accertate e contestate oltre che dagli agenti della forza pubblica anche dagli agenti dell'azienda trasporti in servizio sui predetti mezzi.
Nuovo importo: euro 150
Venezia, 25 luglio 2017