Misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici.

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Misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici.

12/10/2016

 

In attuazione degli indirizzi che la Giunta Comunale (con delibera n. 289 del 5/10/2016) ha fornito in merito alle misure da intraprendere nel corso della stagione 2016-2017 per contenere i livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera, è stata emanata oggi un'ordinanza (n. 2016/665) che stabilisce le limitazioni inerenti l'esercizio degli impianti termici e degli apparecchi di riscaldamento.

In particolare, l'ordinanza - che rimarrà in vigore dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017 - stabilisce che il valore di temperatura da non superare all'interno degli ambienti abitativi è di 19° C, mentre all'interno degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili è di 17° C. Ogni giorno, inoltre, chi utilizza un impianto o un apparecchio alimentato a combustibile liquido o solido (legna, pellet...) dovrà ridurre il periodo massimo di esercizio di due ore, tra le 16 e le 18. È altresì previsto il divieto di combustioni all'aperto, ad eccezione dei tradizionali falò dell'Epifania nei giorni del 5 e 6 gennaio.

L'ordinanza, inoltre, al fine di modulare il tenore delle misure in funzione dei livelli di inquinamento registrati nell'atmosfera, stabilisce che nel caso in cui ARPAV registri il superamento per 3 giorni consecutivi del limite giornaliero di 100 microgrammi/mc di polveri sottili e perdurino condizioni di stabilità atmosferica, non potranno essere utilizzati impianti o apparecchi di riscaldamento civile alimentati a biomassa. Questo divieto (valido solo per gli edifici che comunque dispongono di un impianto di riscaldamento alternativo), scatterà automaticamente non appena le suddette condizioni di inquinamento atmosferico saranno rilevate, previo apposito comunicato stampa e avviso sul sito istituzionale.

Infine, essendo arrivate in questi giorni agli uffici dell'Amministrazione Comunale diverse richieste di informazione circa la possibilità di anticipare l'accensione degli impianti di riscaldamento prima del 15 ottobre, si precisa che il DPR n. 74/2013 all'art. 4 ("Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale"), oltre a stabilire (comma 2) in via ordinaria un limite di esercizio degli impianti termici relativo al periodo che va dal 15 ottobre al 15 aprile, e per una durata di esercizio giornaliera dell'impianto non superiore alle 14 ore, al comma 3 aggiunge: "Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria" cioè fino a sette ore.

Pertanto, ogni responsabile d’impianto può decidere in autonomia nell'ambito di tale previsione normativa, senza bisogno di un atto del Sindaco (necessario invece qualora si voglia estendere la durata di esercizio degli impianti oltre le sette ore).

Per quanto riguarda gli edifici pubblici di propria competenza, il Comune di Venezia ha già dato indicazione alla ditta incaricata della gestione dei propri impianti al fine di anticipare la messa in funzione degli stessi.

Scarica l'ordinanza.

 

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