Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha emanato una nuova ordinanza, la n.159 del 27/11/2020, con la quale si stabilisce la riapertura in Veneto al sabato delle medie e grandi strutture di vendita, sopra i 250 metri quadri. Restano le limitazioni nel numero di ingressi per i clienti in base alla metratura dell'esercizio. L'ordinanza sarà valida sino al 4 dicembre.
Leggi il testo dell'Ordinanza n.159
***
Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, con l'ordinanza n.158 del 25/11/2020 del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.
1. A parziale modifica del punto 9 della lett. A) dell’ordinanza n. 156 del 24.11.2020, in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:
- esercizi fino a 40 mq. di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
- esercizi sopra i mq. 40 di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati.
2. Sono confermate, per il resto, tutte le disposizioni dell’ordinanza n. 156 del 24.11.2020.
Leggi il testo dell'Ordinanza n.158
***
Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il 24 novembre ha firmato una nuova ordinanza n.156 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni". Il provvedimento sarà in vigore dal 25 novembre al 4 dicembre.
Oltre a prorogare le misure già disposte con l'ordinaza del 3 novembre 2020, il nuovo provvedimento precisa (punti 9-11) che in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:
a) esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
b) esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati;
c) esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq. 10.
Nelle eventuali code di attesa va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Il gestore è responsabile del rispetto della previsione.
Al fine di consentire il controllo sull’applicazione delle previsioni di cui al punto 9, il gestore:
a) è obbligato ad apporre all’ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio singoli e all’ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri di cui al predetto punto 9);
b) garantisce costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o personale di vigilanza, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata.
Leggi l'ordinanza n.156
***
Le misure principali dell'Ordinanza n.151 della Regione Veneto del 12 novembre 2020, valide fino al 22 novembre 2020:
- Mascherina: obbligatorio uso corretto della mascherina fuori dalla casa (eccetto sportivi, persone con patologie e bambini sotto i 6 anni)
- Passeggiate vietate in centro: attività sportiva e motoria in parchi pubblici e aree rurali con un metro di distanziamento sempre
- Mercati all'aperto: i mercati all'aperto sono consentiti solo se i sindaci adottano un piano specifico che preveda perimetrazione, un varco di accesso e uno di uscita, sorveglianza
- Negozi: accesso a una persona per nucleo familiare (salvo minori sotto i 14 anni e persone con difficoltà)
- Centri commerciali e supermercati: prime due ore di apertura accesso garantito a chi ha più di 65 anni
- Bar e ristoranti: restano aperti normalmente ma dalle 15 alle 18 è possibile somministrare bevande e alimenti in bar e ristoranti ai clienti seduti
- Negozi chiusi la domenica: grandi e medie strutture di vendita nei prefestivi sono chiuse al pubblico, salvo farmacie, parafarmacie, vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Nei festivi chiusi tutti i negozi, al chiuso o area pubblica, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
- Vendita a domicilio: consentita e raccomandata
- Scuole: sospesi alle elementari e medie gli insegnamenti di educazione fisica, canto e strumenti a fiato
- Trasporti: va rimodulato il trasporto su acqua, gomma e ferro per assicurare i servizi minimi di linea e non di linea con il 50% della capienza
- Competizioni sportive: atleti e accompagnatori dei professionisti accedono all'impianto sportivo solo con test con esito negativo eseguito 72 ore prima della competizione
Leggi l'ordinanza n. 151
Sull'argomento leggi anche i chiarimenti forniti dalla Regione Veneto
***
Le misure entrate in vigore con Il DPCM del 3 novembre, Veneto - zona di rischio gialla, valide fino al 3 dicembre 2020:
- Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (da dichiarare con modulo di autocertificazione);
- Didattica a distanza al 100% delle scuole secondarie di secondo grado (superiori), salvo i laboratori. Restano aperti in presenza nidi, scuole dell'infanzia (materne), primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie) con obbligo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie sopra i 6 anni;
- I mezzi del trasporto pubblico non potranno accogliere più del 50% della loro capienza massima;
- Chiusura al pubblico di teatri, biblioteche, cinema e musei;
- Chiusura di mercati e centri commerciali nei festivi e prefestivi (tranne che farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, tabacchi ed edicole);
- Nelle zone all`aperto (compresi parchi e aree gioco) resta comunque il divieto di assembramento e l'obbligo di rispettare la distanza di almeno un metro;
- Consentiti eventi, competizioni e sessioni di allenamento sportive individuali e di squadra di interesse nazionale, a porte chiuse;
- Rimangono chiuse piscine e palestre;
- L'attività sportiva di base è consentita all’aperto con distanziamento sociale;
- Sospese attività di sale giochi, scommesse, bingo e casinò anche se svolte in locali adibiti ad altra attività (come le VLT nei bar e nelle tabaccherie);
- Bar, pasticcerie e ristoranti sono aperti dalle 5 fino alle 18. Fino alle 22 si può prendere cibo da asporto (con divieto di consumarlo nelle adiacenze del rivenditore o all’aperto). E' consentita la consegna a domicilio.
Approfondimenti
Indicazioni dell'Ulss su chi può fare il tampone, come e dove farlo