La Prima sezione civile del Tribunale di Venezia ha accolto l’appello del Comune di Venezia in merito alle limitazioni al transito per i noleggiatori autorizzati provenienti da altri Comuni della gronda lagunare nella ztl acquea, introdotta con un’ordinanza del 2006, e che comprende tutti i rii e i canali siti all’interno del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano.
La sentenza n. 2214/2018 pubblicata martedì scorso mette così fine a una vicenda iniziata nel 2011, quando il Comune di Venezia contestò a una società titolare di un’autorizzazione rilasciata dal Comune di San Stino di Livenza di essere transitata in Canal Grande in un orario non consentito agli autorizzati degli altri Comuni in spregio alla su citata ordinanza.
Nonostante nel 2017 il Giudice di Pace avesse annullato la sanzione alla Società ritenendo la presupposta ordinanza comunale illegittima per violazione delle normative comunitarie e nazionali poste a tutela della concorrenza, il Comune ha voluto continuare l’iter giudiziario rivendicando uno dei principi cardine dell’ordinanza esplicitamente riportato nelle premesse: “Prevedere misure di ulteriore limitazione del traffico acqueo agli esercenti il servizio di trasporto persone in possesso di titoli autorizzatori rilasciati da Comuni diversi dal Comune di Venezia, in quanto, diversamente, si indurrebbe un incontrollato ed incontrollabile aumento del numero di unità in circolazione”.
Con la sentenza dell’altro ieri il giudice ha quindi riconosciuto l’importanza da parte del Comune di limitare il numero di imbarcazioni nei rii del centro città al fine di ridurre il moto ondoso. Infatti, con l’accoglimento dell’appello, il Tribunale ha dato conto in maniera molto argomentata e motivata che sia le limitazioni al transito nella ztl che l'obbligo di preventiva comunicazione al Comune di Venezia in caso di accesso in acque del suo territorio "rispondono alla necessaria e prioritaria esigenza finalizzata a salvaguardare l'ecosistema lagunare e la sicurezza pubblica".
Non solo, il Tribunale è giunto a tale conclusione richiamando diversi precedenti del Tar Veneto e del Consiglio di Stato, che hanno sempre ritenuto le limitazioni all'accesso di cui si discute coerenti con la normativa comunitaria e con i diritti costituzionali in quanto finalizzate a tutelare il valore primario ed assoluto dell'ambiente e del paesaggio riconosciuti dalla Costituzione.
Da ultimo il Tribunale ha anche spiegato le motivazioni che lo hanno indotto a smentire i presupposti di un regime discriminatorio ipotizzati dal Giudice di Pace nella ordinanza del 2006. Infatti il Tribunale di Venezia ha rilevato che l'Amministrazione comunale con l’ordinanza n. 274/2015, con la quale viene abrogata quella del 2006, “ha adottato ulteriori misure di contingentamento del numero di titoli abilitativi, limitando anche il transito dei titolari di autorizzazioni rilasciate dallo stesso Comune di Venezia”. Nello specifico si tratta di autorizzazioni al noleggio e di licenze taxi rilasciate da Ca' Farsetti. Viene quindi sottolineata, come riporta testualmente la sentenza, “la volontà dell'Amministrazione comunale di intraprendere un percorso diretto a soddisfare la primaria esigenze di tutela dell'ambiente lagunare, anche attraverso la riduzione dei transiti”, escludendo qualsiasi intento discriminatorio nei confronti dei noleggiatori autorizzati da altri Comuni.
“La sentenza - commenta l'assessore all'Avvocatura civica, Paolo Romor - pone anche il Tribunale civile nel solco della consolidata giurisprudenza dei giudici amministrativi che hanno sempre riconosciuto la bontà dell’ordinanza del Comune di Venezia, il quale ha come unico obiettivo quello di limitare, dove possibile e soprattutto dove di propria competenza, il moto ondoso attraverso il contingentamento dei natanti che possono circolare. Nessun interesse di svantaggiare qualcuno, ma solo la dimostrazione che abbiamo a cuore le sorti di questa città, dei suoi canali e di chi la abita. Ancora una volta siamo a ribadire come sia urgente disciplinare, in modo unitario e funzionale la gestione delle acque lagunari, come previsto da una Legge del 2014 che è sempre in attesa di un decreto attuativo. Quelle acque nelle quali e con le quali Venezia vive e che le conferiscono quella “specialità” che non ha eguali in Italia e che la Repubblica si è solennemente impegnata a proteggere. Oggi gli effetti dallo spezzettamento di competenze (tra cui Provveditorato alle Opere Pubbliche, Capitaneria di Porto, Regione Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia ed altri Comuni di gronda lagunare, Forze dell'Ordine) rendono ogni giorno evidente che la capacità di regolamentazione, l’efficacia dei controlli, la potestà sanzionatoria, le risorse per una programmata manutenzione sono funzioni che debbono essere svolte da un unico ente, che coordini le altre istituzioni. La soluzione immediata è quella che il Governo nomini il sindaco Commissario straordinario al Moto ondoso, come già nel 2002".
Venezia, 6 dicembre 2018