Contributo d’accesso a Venezia: è online la piattaforma per ottenere il QR code

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Veduta Venezia
 

Contributo d’accesso a Venezia: è online la piattaforma per ottenere il QR code

16/01/2024

Il “cuore del sistema” del contributo d’accesso, ovvero la piattaforma multicanale e multilingua (inizialmente in inglese poi con implementazione con altre lingue), è online da questa mattina. Dopo l'approvazione del Consiglio comunale del “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Contributo di accesso, con o senza vettore, alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre Isole minori della Laguna dello scorso settembre e le successive delibere di Giunta che ne hanno definito i dettagli operativi, da oggi è raggiungibile all’indirizzo https://cda.ve.it la piattaforma per ottenere il titolo (QR Code) da esibire in caso di controlli. Il titolo attesterà il pagamento del contributo o la condizione di esclusione/esenzione e andrà sempre conservato.

Il provvedimento, che prende origine dalla legge di Bilancio del 2019, poi aggiornata nel 2021, ha l’obiettivo di definire un nuovo sistema di gestione dei flussi turistici e di disincentivare il turismo giornaliero a Venezia in alcuni periodi, in linea con la delicatezza e unicità della Città.

Contributo
L’importo per il 2024 sarà di 5 euro giornalieri e non sono previste riduzioni. Non vi sarà neppure l’individuazione di una soglia di presenze oltre la quale applicare una maggiorazione del contributo di accesso. Il contributo sarà applicato solo alla Città antica e non alle isole minori tra cui il Lido di Venezia (compreso Alberoni e Malamocco), Pellestrina, Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Mazzorbetto, Vignole, S. Andrea, la Certosa, San Servolo, S. Clemente, Poveglia.

Le giornate in cui è previsto il contributo
Si tratterà complessivamente di 29 giornate. Si inizierà con un blocco unico dal 25 aprile al 5 maggio, per poi proseguire nei sabato e domenica di maggio (11 e 12, 18 e 19, 25 e 26), giugno (8 e 9, 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30) e luglio (6 e 7, 13 e 14). Il contributo è dovuto per la fascia oraria dalle ore 8:30 alle ore 16 e non verrà applicato per l’accesso alle isole.

Chi dovrà pagare il contributo di accesso
Nello specifico si è stabilito che il Contributo di accesso dovrà essere corrisposto da ogni persona fisica, di età superiore ai 14 anni, che acceda alla Città antica del Comune di Venezia, salvo che non rientri nelle categorie dei soggetti non tenuti al pagamento. In linea generale, il contributo sarà richiesto ai visitatori giornalieri che non soggiornano in strutture poste nel Comune di Venezia.

Chi non dovrà corrispondere il contributo di accesso
A norma di Legge, non dovranno pagare il Contributo di accesso i residenti nel Comune di Venezia (ai quali basterà esibire il documento di identità), i lavoratori (dipendenti o autonomi), anche pendolari, gli studenti di qualsiasi grado e ordine di scuole e università che hanno sede in Città antica o nelle Isole minori, i soggetti e i componenti dei nuclei familiari di chi risulta aver pagato l’IMU nel Comune di Venezia. Oltre a questi soggetti, il regolamento comunale ha previsto che siano esentati dal pagamento del Contributo di accesso, tutti coloro che soggiornano in strutture ricettive situate all’interno del territorio comunale (turisti pernottanti), i residenti nella Regione Veneto, i bambini fino ai 14 anni di età, chi partecipa a competizioni sportive, forze dell'ordine in servizio, il coniuge, il convivente, i parenti o affini fino al 3° grado di residenti nelle aree in cui vale il Contributo di accesso, ed una serie ulteriore di esenzioni previste nel Regolamento.

Controlli e Sanzioni
L'Amministrazione comunale può utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione ed in particolare effettuare verifiche, ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato nei principali punti di accesso della Città. La sanzione amministrativa è da 50 euro a 300 euro (+10 euro del contributo di accesso), con possibilità di denuncia ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia a chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal Regolamento. 

 

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