Vicenda Italgas: una prima vittoria per il Comune di Venezia

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Palazzo Ca' Farsetti
 

Vicenda Italgas: una prima vittoria per il Comune di Venezia

07/07/2017

Un importante passo avanti verso la risoluzione della complessa vicenda che vede contrapposti il Comune di Venezia con Italgas è stato raggiunto in questi giorni grazie a due sentenze del Tar del Veneto.

Con la sentenza del TAR Veneto n. 654/17 il Comune porta a casa il riconoscimento del diritto ad un valore patrimoniale potenzialmente quantificabile in alcune decine di milioni di euro, e ad una conseguente, immediata ed assai consistente redditività.

Il giudice amministrativo, investito della questione da un ricorso della Società, ha ritenuto completamente infondate le tesi sostenute da Italgas a proposito dell’appartenenza della rete di distribuzione del gas realizzata nel territorio comunale tra il 1970 ed il 2000. Secondo la posizione dell’azienda, la proprietà di questi impianti rimarrebbe in capo alla Società almeno fino al 2025, e dunque sarebbe stata illegittima la decisione del Comune di alienarli nell’ambito della procedura di gara destinata alla scelta del nuovo distributore, che dunque - a valle della gara - ne sarebbe divenuto proprietario.   

Al contrario, secondo i giudici veneziani, “deve affermarsi il diritto del Comune di Venezia … (sugli) impianti realizzati nel primo trentennio del rapporto di concessione”.
Con la conseguenza – importante anche per l’immediato e per i prossimi bilanci comunali prima del nuovo affidamento e della vendita degli impianti con la gara dell’Ambito di Venezia 1 –Laguna veneta dell’accertamento dell’obbligo, come chiarisce la decisione, “che il gestore uscente in regime di prorogatio, così come il futuro aggiudicatario del servizio di distribuzione del gas nell’ambito “Venezia 1 – Laguna veneta”, siano tenuti a corrispondere un canone per l’utilizzo degli impianti divenuti di proprietà del Comune di Venezia”.

Luci ed ombre per il Comune, invece, dall’altra sentenza (la n. 655/17, pubblicata contemporaneamente), resa dallo stesso TAR nell’altra causa promossa da Italgas, e riguardante altri aspetti del bando di gara, che il giudice amministrativo ha in parte annullato.
In quest’altra decisione, che riguarda più propriamente gli aspetti formali della procedura, i giudici veneziani, mentre hanno respinto alcune delle censure proposte da Italgas, ne hanno accolte altre.

Tra le prime, in particolare, è stata ritenuta non fondata la tesi di Italgas sulla illegittimità della differente valutazione, tra Comune e gestore, del “valore di rimborso” spettante al gestore uscente Italgas, che dovrà essere versato dal futuro vincitore della gara d’ambito, così come è stata nettamente respinta l’altra tesi di Italgas, secondo la quale le regole del bando sul valore di rimborso avrebbero prodotto una discriminazione negativa per il gestore uscente.
Del pari nettamente respinta l’altra tesi di Italgas, sulla presunta illegittimità dei documenti di gara, nella parte in cui hanno introdotto modifiche, anche sensibili, rispetto ai documenti tipo predisposti dal Ministero per lo Sviluppo Economico, su parere dell’Aeegsi.
Al contrario, afferma il TAR “non appare dubitabile che anche il contratto tipo sia del pari suscettibile delle modifiche ritenute necessarie e/o opportune dalla stazione appaltante per soddisfare esigenze specifiche del rapporto che deve in concreto essere regolato”.
E' stata accolta, invece, la tesi della società ricorrente a proposito della indeterminatezza del bando di gara, rispetto alla cosiddetta differenza (o “delta”) tra VIR e RAB: cioè tra il valore industriale della rete ed il suo valore riconosciuto dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas – AEEGSI, ai fini del riconoscimento in tariffa (che è quanto i cittadini utenti pagano, in via indiretta, al distributore, nella bolletta che ricevono a casa da parte della società fornitrice del gas).
Tale ultima questione, però, resta tutt’altro che definitiva: questa indeterminatezza, censurata dal TAR Veneto, è il frutto - tra l’altro - di un provvedimento dell’Aeegsi che è stato contestato dal Comune di Venezia con un ricorso davanti al competente TAR di Milano, il quale – proprio nei giorni scorsi – ha rinviato la propria decisione, in attesa della pronuncia degli omologhi veneziani.

Venezia, 7 luglio 2017

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