Reti e impianti di distribuzioni gas: la Giunta autorizza l’appello in Consiglio di Stato contro la sentenza con la quale il TAR Veneto ha accolto il ricorso di Italgas S.p.A

Condividi
Facciata Ca' Farsetti
 

Reti e impianti di distribuzioni gas: la Giunta autorizza l’appello in Consiglio di Stato contro la sentenza con la quale il TAR Veneto ha accolto il ricorso di Italgas S.p.A

07/10/2021

La Giunta comunale, riunitasi oggi, ha approvato la delibera con la quale L’Amministrazione comunale ha deciso di rivolgersi al Consiglio di Stato per ottenere la riforma della sentenza del TAR Veneto n. 1054 dell’agosto scorso che, accogliendo un ricorso della Società Italgas S.p.A, ha ritenuto errata la decisione del Comune di valorizzare la rete di distribuzione del gas di sua proprietà secondo le regole del mercato ai fini di stabilire il valore residuo che dovrà essere posto a carico del futuro gestore nel bando per la riassegnazione del servizio.

“Si tratta di una “costola” secondaria del contenzioso - precisa Paolo Romor consigliere delegato all'Avvocatura civica. Non è in discussione la questione fondamentale, cioè la proprietà della rete che il Comune di Venezia, primo in Italia, è riuscito a farsi riconoscere ormai in via definitiva. Si discute di un aspetto ulteriore e diverso, ovvero il criterio di valutazione economica da utilizzare per conteggiare il valore residuo che dovrà pagare il nuovo gestore della rete. Sul punto esiste un vuoto normativo e sono quindi emerse due diverse soluzioni interpretative: il TAR ha optato per quella che il Comune ritiene tecnicamente errata, oltre che fortemente penalizzante in termini economici, e pertanto procede ad impugnare la sentenza avanti il Consiglio di Stato”.

Nello specifico, quindi, si tratta di una coda del contenzioso principale nelll’ambito del quale gli stessi Giudici amministrativi – TAR e Consiglio di Stato – hanno affermato in via definitiva il diritto di proprietà del Comune di Venezia relativamente ad una parte della rete già a partire dal 2010, con conseguente diritto del Comune di Venezia ad ottenere da Italgas i corrispettivi per l’uso della rete da tale anno in poi (e per la cui quantificazione pende un’ulteriore causa innanzi al Tribunale Civile di Venezia).

Tornando alla recente sentenza del TAR, di cui oggi è stata decisa l’impugnazione, va osservato come il Comune, applicando i principi della contabilità pubblica, sarebbe tenuto a registrare nei propri documenti contabili il valore della rete di proprietà che – in base alla valutazione di mercato – si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

Applicando invece il criterio fatto proprio dal TAR Veneto, l’Amministrazione comunale si vedrebbe depauperata del proprio patrimonio di oltre 40 milioni: “una conseguenza – viene sottolineato - ritenuta assolutamente ingiusta ed inaccettabile, oltre che giuridicamente errata dall’Amministrazione comunale”.

La posizione affermata da Italgas, ed avallata dal TAR con la sentenza contestata, imporrebbe dunque al Comune di Venezia di attribuire alla rete di proprietà comunale – in occasione della ormai prossima gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas – il valore stabilito in funzione della tariffa come fissata dalla competente Autorità: una tesi - si sostiene da parte del Comune – priva di fondamento, dal momento che le tariffe sono legate alla attività delle imprese e derivanti da criteri aziendali del tutto estranei rispetto a quelli propri dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, ed in chiaro contrasto con le leggi che presiedono alla formazione dei bilanci degli enti locali e perfino con i principi costituzionali a tutela della proprietà.

 

Unisciti al canale Telegram del Comune di Venezia

Top