Via libera della Giunta al nuovo "Regolamento di polizia e Sicurezza urbana". Introdotto il Daspo a tutela del decoro e della sicurezza della città

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Ca' Farsetti
 

Via libera della Giunta al nuovo "Regolamento di polizia e Sicurezza urbana". Introdotto il Daspo a tutela del decoro e della sicurezza della città

12/07/2018

La Giunta comunale, riunitasi oggi a Ca’ Farsetti, ha dato il via libera alla bozza del “Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana” che ora verrà sottoposto alla discussione e al voto del Consiglio Comunale.

Il testo è composto da 5 titoli, 13 capi e 84 articoli che affrontano complessivamente le tematiche che vanno dall’occupazione di suolo pubblico alla pulizia e al decoro nei centri abitati, passando per la tutela dell’incolumità e della fruibilità urbana e la sicurezza.

Particolarmente importante è stato il recepimento all’interno del nuovo Regolamento del cosiddetto Decreto Minniti. Nello specifico si procederà nel seguente modo:

  • viene introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro per chi pone in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti (“aree di particolare tutela”);
  • si stabilisce l’obbligo di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto al trasgressore. L'ordine di allontanamento è rivolto per iscritto dall'organo accertatore e contiene l'indicazione che la sua efficacia cessa trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra aumentata del doppio;
  • una copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al questore con contestuale segnalazione ai servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni;
  • l’autorità competente in relazione alle violazioni di cui sopra è il sindaco del Comune interessato ed i proventi delle sanzioni sono devoluti al comune e destinati all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano;
  • in caso di reiterazione, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a 6 mesi,
  • i regolamenti di polizia urbana possono individuare “ulteriori aree” sulle quali si applicano le disposizioni precedenti.

Vengono inoltre stabilite le “Aree di particolare tutela” nelle quali rientra la sanzione amministrativa qui sopra spiegata. Queste riguardano tutto il perimetro ricompreso nel sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna” e tutte le aree in un raggio di 200 metri da

  • scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private;
  • sedi universitarie;
  • biblioteche;
  • pinacoteche;
  • musei;
  • chiese ed altri edifici dedicati al culto;
  • monumenti;
  • edifici monumentali e comunque tutelati ai sensi della normativa dei beni culturali;
  • siti archeologici;
  • edifici del sistema difensivo della piazza forte di Mestre;
  • parchi e giardini pubblici,
  • siti boschivi costituenti il bosco di Mestre;
  • la piazza Ferretto, il piazzale Coin, il piazzale Candiani, piazza XXVII Ottobre, via Palazzo, piazzale Olivotti e piazzale Carpenedo a Mestre, la piazza Sant’Antonio, la piazza Municipio, la piazza Mercato, il piazzale Concordia e il piazzale Martiri Giuliani e Dalmati della Foibe a Marghera, piazza San Giorgio a Chirignago, piazza Pastrello a Favaro Veneto;
  • i parcheggi e le altre aree di sosta dei veicoli;
  • le mense sociali;
  • gli impianti sportivi;
  • le aree produttive e le aree di riconversione industriale;

Tra le nuove disposizioni contenute nel regolamento si evidenziano:

Loghi e simboli del Comune

Si blocca l'utilizzo di loghi e simboli del Comune di Venezia che non siano stati autorizzati dalla Giunta Comunale. In questo caso è prevista non solo la sanzione amministrativa, ma anche l'immediato ripristino dei luoghi.

Aree in concessione

I titolari o i gestori di negozi, pubblici esercizi, laboratori e simili aventi in concessione suolo pubblico nonché coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche a qualsiasi titolo sono tenuti a mantenere costantemente pulite le aree in concessione in modo che eventuali rifiuti al suolo per effetto di fattori meteorologici (vento, pioggia, ect.) non sporchino le aree limitrofe non concessionate. In ogni caso, almeno una volta al giorno, al termine dello svolgimento dell’attività sul suolo pubblico devono provvedere all’integrale pulizia delle aree concessionate.

Pene previste possono arrivare alla revoca della concessione in caso di reiterazione per più di 5 volte in un triennio.

Viene inoltre vietato ampliare la superficie di somministrazione mettendo a disposizione della clientela imbarcazioni o galleggianti di qualsiasi tipo.

Obblighi per titolari di attività commerciale, artigianali o di pubblico esercizio

Vengono introdotti i seguenti obblighi:

  • predisporre, durante l’intero orario di apertura dell’attività, un servizio di raccolta differenziata, anche in forma associata, dei rifiuti derivanti dalla somministrazione (resti di cibo, bottiglie, lattine, bicchieri contenitori, ect.) per un raggio di 100 metri lineari dall’ingresso o dagli ingressi della loro attività;
  • prevedere il periodico svuotamento dei raccoglitori di rifiuti, che dovranno essere conformi al modello approvato dalla Direzione Commercio e dalla Soprintendenza.
  • inserire il logo o il brand dell’attività sui recipienti o contenitori con i quali avviene la somministrazione, al fine di renderli riconoscibili in caso di abbandono;
  • divieto di utilizzare imbarcazioni o galleggianti per estendere i plateatici;
  • mantenere i servizi igienici puliti e di farli fruire alla propria clientela;

Il sistema di sanzioni può arrivare alla chiusura degli esercizi fino a 15 giorni in caso di reiterazioni nel corso di un triennio.

Introduzione del “DASPO”

Al fine di tutelare il decoro dei centri abitati si procederà con il Daspo urbano per chi:

  • esegue la pulizia personale in luoghi pubblici
  • espleta i propri bisogno fisiologici
  • consuma alimenti e bevande intralciando la normale circolazione pedonale
  • utilizza contenitori di vetro, ceramica e terracotta al di fuori dei plateatici
  • si sdraia o si siede per terra sui gradini dei ponti e dei portici monumentali, ostacolando la libera circolazione, nonché nelle aree di particolare pregio della città, sia estuario che terraferma
  • si sdraia sulle panchine o bivacca nelle fermate del trasporto pubblico
  • si tuffa o nuota in tutti gli specchi d'acqua del centro urbano;
  • fa il pediluvio sulle sponde dei rii e canali
  • utilizza tavole da surf o imbarcazioni nelle aree allagate dall'acqua alta
  • consuma alcolici dalle 19.00 della sera alle 08.00 del giorno successivo al di fuori dei plateatici e comunque oltre 5 metri dal perimetro del locale
  • organizza scorribande finalizzate al non responsabile festeggiamento, che comporti disturbo alla civile convivenza (addii al celibato, nubilato, lauree in caso di eccessi e schiamazzi)
  • chi svolge mestieri “girovaghi” come fotografo, mascheriere, arrotino, lustrascarpe se non autorizzato
  • chi campeggia e si accampa abusivamente;
  • chi, in ogni area pubblica o aperta al pubblico, è scoperto ad acquistare, ricevere, consumare ed esibire per qualsiasi finalità sostanze stupefacenti;
  • chi, in ogni area pubblica o aperta al pubblico, è scoperto ad abbandonare cose utilizzate o utilizzabili per l’assunzione di sostanze stupefacenti
  • chi esercita attività di meretricio nelle aree pubbliche o aperte al pubblico o nelle zone di particolare tutela della città;
  • chi sosta all'interno dei parchi e dei giardini pubblici interamente recintanti oltre gli orari di chiusura.

Per quanto riguarda i proventi delle multe rilevate queste saranno destinate in caso di sanzioni per stupefacenti, a finanziare politiche di prevenzione delle dipendenze.

Sempre in tema di tutela del decoro della Città il regolamento prevede la possibilità di sospendere l’attività fino a 15 giorni per i titolari di pubblici esercizi che:

  • vendono o somministrano alcolici o bevande in bottiglie di vetro prive di tappo o bicchieri di vetro favorendo così il consumo sul suolo pubblico;
  • vendono, in caso di negozi di vicinato, medie strutture e artigiani, alcolici di qualsiasi gradazione dopo le 19.30 di sera.

Inoltre si istituisce il divieto di:

  • esporre la merce in tutta l'area del sito UNESCO al di fuori delle vetrine, anche in caso di non occupazione del suolo pubblico;
  • esporre nell'area del sito UNESCO di menù riproducenti le immagini dei piatti proposti;
  • svolgere l'attività di accaparramento clienti, pena fino alla chiusura del locale per 15 giorni.

Circolazione dei carretti per il trasporto di cose

Sono state inserite nel regolamento le caratteristiche dei carretti:

  • larghezza massima cm. 80 compreso l'asse;
  • lunghezza massima cm. 260 di cui al massimo cm. 160 dedicati al trasporto delle cose, cm. 40 per gli eventuali appoggi anteriori muniti di ruote, cm. 60 per le stanghe utilizzate per la spinta e/o il traino;
  • essere dotati esclusivamente di ruote di gomma, piena o con camera d’aria, sia sull'asse principale che sugli appoggi anteriori per lo scavalcamento dei ponti, qualora ne fossero provvisti;
  • avere gli appoggi posteriori gommati;
  • essere in buono stato di manutenzione, dotati di tutte le gommature previste, non arruginiti, puliti, di colore uniforme e comunque privi di scritte pubblicitarie;
  • essere dotati di targhetta con l’indicazione della ragione giuridica o del nominativo del proprietario, dell’indirizzo della sede sociale o della residenza del proprietario e un recapito telefonico.

É prevista inoltre una limitazione di orario di esercizio dalle 06.00 alle 20.00, salvo alcune zone a maggiore tutela, nelle quali la circolazione può avvenire solo dalle 6.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

È vietata la circolazione dei carretti di qualsiasi tipo e larghezza lungo i sottoportici delle Procuratie vecchie e nuove della piazza San Marco e del ponte della Costituzione.

È vietato lasciare incustoditi su aree pubbliche i carretti, pena la rimozione e la custodia in un deposito comunale.

Per la maggior parte delle violazioni è previsto il sequestro del mezzo finalizzato alla confisca.

Orari di apertura degli esercizi commerciali

Il Regolamento stabilisce la possibilità di limitare gli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado. Possibilità estesa anche ai plateatici.

Sicurezza anti-intrusione di aree ed edifici

I proprietari di aree ed edifici che presentino profili di rischio per la sicurezza urbana costituendo luogo di ritrovo e/o temporanea dimora di spacciatori e assuntori di sostanze stupefacenti, soggetti senza fissa dimora, soggetti dediti all’ubriachezza abituale, ect., hanno l’obbligo, qualora invitati formalmente per iscritto dall’Autorità Comunale, a provvedere alla messa in sicurezza sotto il profilo dell’anti-intrusione di tali aree ed edifici, e devono ottemperarvi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni prorogabili a domanda di altri 15 giorni.

In caso di rischio igienico-sanitario, qualora i proprietari non ottemperassero all'obbligo di messa in sicurezza, il Sindaco può disporre l’esecuzione coattiva dei lavori di messa in sicurezza con spese a carico del proprietario.

Sovraffollamento degli alloggi

Sono state definite le superfici minime degli alloggi. Si ritiene quindi sovraffollato un alloggio che va dai 28 ai 38 metri quadri se vissuto da 2 o più persone agli alloggi con superficie superiore ai 326 metri quadrati vissuti da 46 persone o più. In caso di violazione, si procede prima alla diffida e poi allo sgombero. In caso di reiterazione nell'ultimo biennio si procede all'apposizione dei sigilli all'unità abitativa fino a nuova verifica dell'immobile.

Acquisto, ricevimento e consumo in luogo pubblico o aperto al pubblico di sostanze stupefacenti

E’ vietato, in ogni area pubblica o aperta al pubblico, acquistare, ricevere, consumare ed esibire per qualsiasi finalità sostanze stupefacenti. E al tempo stesso è vietato abbandonare cose utilizzate o utilizzabili per l’assunzione di sostanze stupefacenti

Edilizia residenziale pubblica

È vietato adibire unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica ad attività lavorative con attrezzature e macchinari. È vietato impedire, anche temporaneamente, l’accesso degli agenti accertatori all’interno dei locali adibiti ad attività lavorativa nonché, in presenza dell’autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, all’interno delle unità abitative di edilizia residenziale pubblica.

 

 

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