
Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha firmato oggi un'ordinanza con cui si adottano misure di prevenzione ed eliminazione di pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in occasione della Festa del Redentore.
Il provvedimento, che riguarda specificatamente le giornate del 19 e 20 luglio, prevede il divieto nel territorio del centro storico di Venezia, Giudecca compresa, di vendita e somministrazione di bevande, alcoliche e non, in bottiglia o qualsiasi altro contenitore in vetro dalle ore 19 di sabato 19 alle ore 03 di domenica 20 luglio. Nel centro storico è vietato anche il trasporto sulla pubblica via, senza giustificato motivo, di qualsiasi tipo di bevande in contenitori in vetro.
Nella stessa fascia oraria è inoltre vietata la somministrazione sul suolo pubblico, negli spazi concessionati, di bevande da e in contenitori di vetro nelle seguenti zone: area marciana, Riva degli Schiavoni, Riva della Ca' Di Dio, Riva San Biagio, Riva dei Sette Martiri, Campo SS.Filippo e Giacomo, Fondamenta della Dogana, Fondamenta Zattere ai Saloni, Fondamenta Zattere allo Spirito Santo, Fondamenta Zattere agli Incurabili, Fondamenta Zattere ai Gesuati, compresi il Campo della Salute e la Punta della Dogana, Fondamenta San Giovanni (Giudecca), Fondamenta delle Zitelle, Fondamenta della Croce, oltre al Sagrato della Chiesa di San Giorgio Maggiore, nonché in tutte le aree attigue che costituiscono vie di esodo in caso di necessità.
La decisione è motivata dal fatto che i contenitori di vetro potrebbero rompersi, diventando pericolosi per la mobilità delle persone, pur tenendo conto anche della disponibilità di cestini collocati dall’Amministrazione Comunale nonché la previsione di uno specifico servizio dedicato per la raccolta dei rifiuti in tempo reale per tutta la durata dell'evento.
E' fatto divieto, inoltre, di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di "Oleoresin Capsicum" (comunemente conosciuti come "spray al peperoncino") o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti. Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.