Emergenza Covid: superamento della fase emergenziale

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Controlli mascherine
 

Emergenza Covid: superamento della fase emergenziale

06/01/2022

Il decreto del 17 marzo 2022 stabilisce:

  1. obbligo di mascherine: reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
  2. fine del sistema delle zone colorate;
  3. capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile
  4. protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19. 

  • graduale superamento del green pass
  • eliminazione delle quarantene precauzionali

Per maggiori informazioni: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-m...

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Da venerdì 11 febbraio non è più obbligatorio indossare le mascherine all'aperto, ma bisognerà comunque sempre averle con sé per proteggersi in caso di assembramenti. E' quanto dispone una nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

Nel provvedimento è anche fissato fino al 31 marzo 2022 l'obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.

Il testo dell'Ordinanza.

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La Regione Veneto accoglie il provvedimento del Ministero della Salute che ha confermato la possibilità di utilizzare anche i test antigenici di prima generazione (attualmente in uso alle farmacie, ai pediatri di libera scelta e ai medici di Medicina generale) per determinare la guarigione e la fine del periodo di isolamento per le persone positive. A partire dal 24 gennaio c'è dunque la possibilità di determinare la fine isolamento recandosi per un test gratuito, oltre che nei punti tampone presenti sul territorio, anche dal proprio medico curante e in farmacia.

Si ricorda che vanno sempre rispettati gli intervalli minimi per programmare il test di fine isolamento (7 giorni per chi è completamente vaccinato o guarito da meno di 120 giorni e 10 giorni per gli altri). In ogni caso il test deve essere effettuato dopo tre giorni senza sintomi.

A questo link la documentazione richiesta per accedere al tampone gratuito.

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.

Obbligo vaccinale
Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. 

Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

Green Pass Base
È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Smart working
Il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

Scuola
Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

Scuola dell’infanzia
Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. 

Scuola primaria (Scuola elementare)
Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). 

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)
Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. 

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Qui il comunicato del Consiglio dei Ministri

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

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Il Consiglio dei Ministri n. 52, in data 23 dicembre 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce nuove disposizioni urgenti in vista delle festività natalizie. Tra le misure previste lo stop fino al 31 gennaio 2022 di eventi, feste e concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto; saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Tra le altre disposizioni anche l'obbligo di indossare le mascherine all’aperto anche in zona bianca. Il decreto dispone, inoltre, l'obbligo di indossare le mascherine di tipo Ffp2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. L'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 è esteso sui tutti i mezzi di trasporto.

Nel decreto sono inoltre previste nuove disposizioni in merito all'utilizzo del Green Pass: dal 1° febbraio 2022 la durata vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.

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Il Consiglio dei Ministri n. 40, in data 7 ottobre 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce nuove disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative.

Le misure, che entreranno in vigore lunedì 11 ottobre, dispongono che in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso. Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro.Sul fronte degli eventi e competizioni sportive la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Infine, la capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso.

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Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la Certificazione verde Covid-19 (o green pass) sarà obbligatoria nei luoghi di lavoro pubblici e privati.  È quanto prevede il decreto legge "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre.

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Il Consiglio dei Ministri n. 35 ha approvato un decreto-legge che estende l'obbligatorietà del Grenn Pass in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

Dal prossimo 1° settembre, il Green pass in Italia sarà obbligatorio anche per la scuola, l'università e i trasporti - dai treni agli aerei fino alle navi -, con nuove regole e restrizioni introdotte dal decreto approvato dal governo il 6 agosto scorso.

In base alle disposizioni dal 1 settembre 2021 il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno esibire la Certificazione verde Covid-19. Sempre a decorrere dal primo settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

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Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, giovedì 22 luglio ha presentato le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 contenute nel nuovo decreto legge. E' prororogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale Covid-19. Tra le misure del provvedimento, anche quelle che riguardano l'utilizzo del Green Pass. A partire dal 6 agosto sarà possibile svolgere alcune attività (come ristorazione al tavolo al chiuso; spettacoli; eventi sportivi, concorsi pubblici e tante altre) solo se si è muniti della certificazione che attesti che il cittadino abbia ricevuto la prima dose di vaccino, o sia guarito da Sars-CoV-2, o abbia svolto un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo. Nel nuovo decreto anche i nuovi criteri per la scelta delle colorazioni delle Regioni, che sarà basata non più sull'incidenza dei contagi, ma sull'occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19. A seconda della colorazione della Regione si stabiliranno i limiti di capienza per gli eventi all'aperto e al chiuso.

Il comunicato del Consiglio dei Ministri _ 22 luglio 2021

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Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha firmato un'ordinanza con la quale si stabiliscono ulteriori disposizioni per l'accesso il regione da parte di cittadini provenienti da specifici Stati dell'Europa. In particolare, si chiede l'effettuazione di un tampone antigenico o molecolare per chi arriva da determinate aree.  

Il testo dell'Ordinanza

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che dispone la cessazione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) a partire dal 28 giugno 2021 nelle "zone bianche", ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts.

Nel documento si sottolinea che "E' fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario".

L'ordinanza richiama inoltre l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, nel quale è previsto l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

Il testo dell'Ordinanza

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Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Decreto che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l’accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale. 
Con la firma del Dpcm si realizzano le condizioni per l’operatività del Regolamento Ue sul “Green Pass”, che a partire dal prossimo 1° luglio garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione. In tal modo, sarà assicurata la piena libertà di movimento sul territorio dell’Unione a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido.

Il testo del Decreto e gli allegati
Il sito dedicato al "Green pass europeo"

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 4 giugno 2021, ha firmato una nuova Ordinanza, che entrerà in vigore da lunedì 7 giugno, che dispone il passaggio delle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto in area bianca.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 7 giugno 2021 è la seguente:

area rossa: (nessuna Regione e Provincia autonoma)
area arancione: (nessuna Regione e Provincia Autonoma)
area gialla: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta 
area bianca: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Leggi l'ordinanza

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.
Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche. Di seguito le principali:

  • dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
  • dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
  • dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
  • anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
  • dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
  • dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
  • dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
  • dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
  • parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
  • tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
  • dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
  • dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

Leggi il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 23 aprile 2021, ha firmato una nuova Ordinanza che entrerà in vigore a partire da lunedì 26 aprile. In base al provvedimento la regione Veneto passa in zona gialla.

Leggi il testo dell'Ordinanza

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Per maggiori informazioni sul contenuto del provvedimento

Presentazione Decreto riaperture

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Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 16 aprile 2021, ha firmato due nuove Ordinanze che entreranno in vigore a partire da lunedì 19 aprile.

Per maggiori informazioni

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 2 aprile 2021, ha firmato nuove Ordinanze in vigore a partire da martedì 6 aprile prossimo.

La prima Ordinanza conferma per ulteriori quindici giorni la permanenza in zona rossa per le Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta.

La seconda Ordinanza dispone il passaggio in area arancione per le Regioni Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento.

I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori.

Leggi l'ordinanza relativa alla regione Veneto

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Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 26 marzo 2021, ha firmato nuove Ordinanze in vigore a partire da lunedì 29 marzo prossimo.

Le Ordinanze dispongono il passaggio in area rossa per le Regioni Calabria, Toscana e Val d’Aosta e rinnovano le misure per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento.

La Regione Lazio, invece, passa in area arancione da martedì 30 marzo a scadenza della vigente Ordinanza. 

Leggi l'ordinanza relativa alla regione Veneto

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Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 12 marzo 2021, ha firmato nuove Ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 Marzo.

Passano in area rossa le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa. Tutte le altre Regioni saranno in area arancione per gli effetti del decreto legge approvato il 12 marzo. A scadenza della vigente ordinanza, la Basilicata sarà in area arancione, a seguito della rettifica dei dati completata stamattina da parte della Regione. Bolzano passa in arancione per effetto dei dati aggiornati relativi all'incidenza.

Per effetto del Decreto-legge del 12 marzo 2021, alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.

Leggi l'ordinanza relativa alla regione Veneto

Per ulteriori approfondimenti sulle principali regole in vigore per le zone rosse si può consultare il documento predisposto dalla Regione Veneto

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha approvato un decreto-legge nella seduta di venerdì 12 marzo che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti il provvedimento stabilisce per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021:

  • l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
  • l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
  • la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

Leggi il testo del Decreto Legge

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Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il 9 marzo 2021 ha firmato una nuova ordinanza che dispone misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 in materia scolastica.

Nel provvedimento è disposta la didattica esclusivamente con modalità a distanza per gli studenti a partire dalla seconda classe delle scuole secondarie di primo grado e per le classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, anche serali, aventi sedi nel territorio dei distretti sanitari in relazione ai quali il SISP competente rileva un livello di contagio superiore a quello di 250 casi su 100.000 abitanti su base settimanale.

L'ordinanza avrà effetto fino al 6 aprile 2021.

Leggi il testo dell'ordinanza

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, il 5 marzo 2021 ha firmato due nuove Ordinanze volte a contenere la diffusione dell'epidemia da nuovo coronavirus.

I provvedimenti entreranno in vigore lunedì 8 marzo.

La prima Ordinanza dispone il passaggio in zona rossa per la Regione Campania.

La seconda Ordinanza dispone il passaggio in zona arancione per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e la proroga della zona arancione per l'Emilia Romagna.

I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori.

Leggi il testo dell'ordinanza che riguarda la Regione Veneto

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Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il nuovo Dpcm che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.

Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate.
 
ZONE BIANCHE

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.
Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).
Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.
 
SCUOLA

Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

  1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
  2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
  3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

 
MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.

SERVIZI ALLA PERSONA

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”.

A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

TAVOLO DI CONFRONTO CON LE REGIONI

È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

Leggi il testo del Decreto

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Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sabato 27 febbraio ha firmato cinque nuove Ordinanze volte a contenere la diffusione dell'epidemia da nuovo coronavirus. L'analisi della cabina di regia sul monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità non ha comportato modifiche alla collocazione del Veneto che da lunedì 1 marzo continuerà a essere in "fascia gialla" in attesa delle nuove valutazioni in programma alla fine della prossima settimana. 

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge nella seduta di lunedì 22 febbraio che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

ll decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge nella seduta di venerdì 12 febbraio che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo proroga, fino al 25 febbraio 2021, sull’intero territorio nazionale, il divieto di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Come già previsto, è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

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Il presidente della Regione Veneto ha emanato una nuova ordinanza in vigore dal 10 febbraio al 5 marzo.

In base alle nuove disposizioni è consentita, dalle ore 15.00 e fino alle 18.00, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili da parte del singolo esercizio e in ogni caso nel rispetto dell'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizioni delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni. La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande.

I servizi di ristorazione devono esporre all'ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale.

È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione.

È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.

In applicazione dell'art. 1, comma 5, DPCM 14.1.2021, i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

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Da lunedì 1° febbraio 2021 è prevista la ripresa dell'attività didattica in presenza per gli studenti delle scuole superiori almeno al 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca.

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Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato due nuove ordinanze, che saranno in vigore dall'1 febbraio, in base ai dati e alle indicazioni della Cabina di regia.

La prima classifica in area gialla le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

La seconda classifica in area arancione Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, oltre a confermare sempre in area arancione Puglia e Umbria

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Venerdì 22 gennaio, alla luce del nuovo report dell’Istituto Superiore di Sanità e su valutazione del Comitato tecnico scientifico e della Cabina di regia, il ministro alla Salute, Roberto Speranza, ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 24 gennaio: il Veneto resta in zona arancione per un'altra settimana.

Fino al 15 febbraio rimane invariato il divieto di spostamento tra Regioni. 

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Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato, giovedì 14 gennaio, il nuovo DPCM, in vigore da sabato 16 gennaio a venerdì 5 marzo, contenente le misure per contrastare l'emergenza Covid.

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato nella seduta di mercoledì 13 gennaio, il decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Il testo proroga al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020.

Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

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Leggi il testo del decreto 14 gennaio n. 2

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ll ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova Ordinanza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020), che si è riunita l'8 gennaio 2021.

L'Ordinanza, che sarà in vigore a partire da domenica 10 gennaio, colloca in area arancione la Regione Veneto insieme a  Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia.

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Misure di contenimento previste in zona arancione

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato martedì 5 gennaio, un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo prevede:

  • per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
  • nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Il testo conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, la possibilità, già prevista dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. 

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

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Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, lunedì 4 gennaio ha firmato l'ordinanza n. 2 del 2021 avente per oggetto  misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. In particolare, il nuovo provvedimento proroga la chiusura delle scuole superiori in Veneto fino al 31 gennaio 2021.

"Per le ragioni di ordine sanitario di cui in premessa - si legge nell'ordinanza - a decorrere dal 7 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, e le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP) adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca". Nell'ordinanza sono inoltre richiamate le disposizioni di rimodulazione del Servizio di Trasporto pubblico locale, in attuazione delle misure contenute nel DPCM del 3 dicembre 2020.

Leggi l'ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2021

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Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il 17 dicembre ha firmato l'ordinanza n. 169 che prevede ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

In base alle nuove disposizioni, da sabato 19 dicembre fino al 23 dicembre 2020 (originariamente entro il 6 gennaio 2021, ma l'ordinanza "decade" per via dell'approvazione del decreto legge "Natale" da parte del governo il 18 dicembre) dopo le ore 14 "non è ammesso lo spostamento in un Comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le ore 14 è sempre ammesso il rientro presso l'abitazione. Lo spostamento verso o da Comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale".

Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statale reperibile al seguente link
 

Leggi l'ordinanza n.169 del 17 dicembre 2020

 

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il 10 dicembre ha firmato l'ordinanza n. 167 che prevede ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

In particolare le nuove disposizioni, in vigore dal 12 dicembre al 15 gennaio, prevedono l'anticipazione del momento, nei bar, in cui i clienti hanno l'obbligo di stare seduti al tavolo: dalle 11 di mattina.

Cambia anche la "fascia di rispetto" nei supermercati per gli over 65: sarà dalle 10 alle 12.

Nei negozi fino a 40 metri quadri potrà entrare un solo cliente alla volta, oltre ai dipendenti. Sopra questa soglia potrà accedere una persone ogni 20 metri quadri di superficie lorda. Per quanto riguarda i mercati, dove possibile, bisogna cercare di perimetrare i banchi con ingresso e uscita.

Leggi l'ordinanza n.167 del 10 dicembre 2020

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Il presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato nella serata del 3 dicembre un nuovo Dpcm, in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021, che prevede misure specifiche per fronteggiare l’emergenza Covid-19 durante il periodo delle festività natalizie.

I chiarimenti sul Dpcm del 3 dicembre 2020

Faq: le risposte alle domande frequenti

SPOSTAMENTI

Dal 21 dicembre al 6 gennaio: divieto di mobilità tra regioni

In base al decreto dal 21 dicembre al 6 gennaio non ci si potrà più spostare neppure tra regioni gialle: "è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma".

Dal 21 dicembre al 6 gennaio non ci si potrà spostare verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.

Il 25 e 26 dicembre 2020 e il1 gennaio 2021: vietatgli spostamenti da un Comune a un altro 

Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 2 dicembre 2020 n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

COPRIFUOCO

Il giorno di Capodanno il coprifuoco sarà in vigore dalle ore 22 alle 7. In tutti gli altri giorni dalle ore 22 alle 5, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

ESERCIZI COMMERCIALI, BAR E RISTORANTI

Fino all’Epifania i negozi resteranno aperti fino alle 21. I negozi all'interno dei Centri commerciali, gallerie commerciali e parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilate saranno chiusi nei prefestivi e nei festivi, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole nonché di prodotti agricoli e florovivaistici.

I prefestivi dal 04/12/2020 al 15/01/2021 sono:
  • sabato 05/12
  • lunedì 07/12
  • sabato 12/12
  • sabato 19/12
  • giovedì 24/12
  • giovedì 31/12
  • sabato 02/01
  • martedì 05/01
  • sabato 09/01

Dalle 18 restano chiusi bar e ristoranti, che anche a Natale, Santo Stefano, a Capodanno e 6 gennaio saranno aperti a pranzo, con il limite di quattro persone al tavolo.

  • I ristoranti resteranno chiusi negli hotel a Capodanno dopo le 18. Si potrà festeggiare l'anno nuovo in camera.
  • Confermati la consegna a domicilio e l'asporto, quest'ultimo fino alle 22.

MESSE NATALIZIE

Con il coprifuoco confermato alle 22, le Messe natalizie saranno anticipate entro le ore 20.

SCI

Niente vacanze sulla neve dal 4 dicembre al 6 gennaio. Si potrà tornare a sciare dal 7 gennaio.

CROCIERE

Le crociere che partono o fanno scalo in Italia saranno sospese dal 21 dicembre al 6 gennaio.

VIAGGI

Dal 10 dicembre, per chi torna da uno dei 27 Paesi della Ue, c’è l’obbligo, prima di partire per l’Italia, di fare il tampone e presentarlo all’arrivo: se è negativo, si può entrare senza dover fare la quarantena. Chi arriva da un paese extra-Schengen dovrà comunque fare la quarantena.
Dal 21 dicembre e fino all’Epifaniatutti coloro che torneranno dall’estero dovranno osservare il periodo di quarantena. Per evitare la quarantena bisognerà rientrare in Italia prima del 20 dicembre.

Vedi anche Ministero Affari esteri

SCUOLA

Dal 7 gennaio è previsto il rientro in classe per il 75% degli studenti delle scuole superiori di secondo grado.

CINEMA E TEATRI

Resteranno chiusi per tutte le festività.

 

Per ulteriori approfondimenti, visita questa sezione

 

 

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