
Con sentenza del 4 luglio 2018, n. 4104 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da Italgas S.p.A. contro il Comune di Venezia, per la riforma della sentenza del T.A.R. del Veneto, Sez. 1^ n. 654/2017, con la quale quest’ultimo aveva già affermato il diritto del Comune di Venezia alla devoluzione gratuita di una porzione della rete di distribuzione del gas (cd. blocco “A”), corrispondente ai beni realizzati sul territorio comunale nel primo trentennio di durata della concessione, fra il 1970 e il 2000.
Il Consiglio di Stato ha definitivamente statuito l’esistenza sia di un diritto dominicale (ovvero di proprietà) del Comune di Venezia, a partire dal 1° giugno 2010, su una porzione della rete di distribuzione del gas realizzata sul proprio territorio, sia il connesso diritto ad ottenere la corresponsione di un canone perl’utilizzo di impianti divenuti di proprietà. La convenzione originaria, sottoscritta nel lontano 1 giugno 1970, stabiliva infatti la devoluzione gratuita al Comune di tutta la rete realizzata nei primi trentanni.
Si chiude così una vicenda giudiziaria iniziata fra la fine del 2015 e l’inizio del 2016, a seguito della verifica dello stato di consistenza della rete, per quantificarne il valore complessivo in vista dell'attivazione, da parte del Comune di Venezia, della procedura di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale di “Venezia 1 – Laguna Veneta”.
Le conseguenze economiche della decisione del Consiglio di Stato sono rilevanti. Italgas dovrà riconoscere al Comune di Venezia i frutti prodotti dai beni divenuti di proprietà dell’Amministrazione Comunale a partire dal 1° giugno 2010. Si tratta di svariati milioni di euro, corrispondenti alla remunerazione tariffaria pertinente ai cespiti costituenti il cd. “blocco A”, come detto di proprietà del Comune di Venezia. Questi, invece, sono stati percepiti da Italgas a partire dal 1° giugno 2010 nell’ambito del regime tariffario attualmente vigente.
Oltre a ciò, qualora il Comune decidesse di alienare la porzione di rete di proprietà, il prossimo aggiudicatario della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione gas, dovrà riconoscerne al Comune il controvalore, anch’esso quantificabile in vari milioni di euro.
“Sono molto contento per l’esito della vicenda, perché siamo riusciti a tutelare nel migliore dei modi l’interesse di Venezia a vedersi riconosciuto un importante principio – dichiara il dott. Raffaele Pace, che ha seguito la vicenda dal punto di vista giuridico-amministrativo per conto dell’Amministrazione Comunale.Ringrazio il sindaco per aver sostenuto fortemente l'iniziativa e per aver dato fiducia a me assieme ai tecnici comunali dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, nell’ambito di una controversia con uno dei maggiori operatori di mercato, ex monopolista, in un settore economico tecnicamente complesso, regolamentato da una specifica Authority.”
“Sono molto soddisfatto che il Consiglio di Stato abbia riconosciuto le nostre ragioni dal 1 giugno 2010 ad oggi: si tratta di una importante decisione giurisprudenziale, a tutela degli interessi di Venezia e dei suoi cittadini, considerate le importanti conseguenze economiche che ne discendono e che intendiamo far valere – commenta il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro –. Grazie all'impegno di tutta la struttura del Comune, dai funzionari ai dirigenti, i rapporti giuridici con Italgas ora sono molto più chiari”.