Il Tar dà ragione al Comune: legittima la riorganizzazione delle Municipalità

 

Con la sentenza n. 1099/2017, pubblicata oggi, la prima sezione del Tar Veneto ha dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile e respinto nel merito, il ricorso proposto da Vincenzo Conte, Gianluca Trabucco, Giovanni Andrea Martini, Michele Mognato e altri cittadini.

“Questa sentenza è la dimostrazione che il percorso di riorganizzazione della macchina amministrativa è stato corretto – spiega Paolo Romor, assessore con delega all'Avvocatura Civica – il TAR ha certificato, in maniera inequivocabile, che non vi sia stata alcuna volontà di ridurre gli spazi di democrazia in città, come invece hanno sostenuto strumentalmente i ricorrenti. Stiamo continuando nel processo di efficientamento della macchina comunale e lo stiamo facendo nel pieno rispetto della legalità”.

Più precisamente, l'Avvocatura Civica spiega che il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile, per tardività nella parte rivolta a contestare tutte le deliberazioni di Consiglio comunale antecendenti la deliberazione di Giunta n. 187 del 2016, di soppressione delle direzioni di municipalità e loro assorbimento nella direzione amministrativa ed affari istituzionali; le delibere di Consiglio comunale avrebbero infatti dovuto essere impugnate entro il termine decadenziale decorrente dalla loro pubblicazione all'albo pretorio.

Sempre il TAR ha considerato il ricorso inammissibile per difetto di interesse relativamente alla posizione dei ricorrenti in qualità di "cittadini elettori", non essendovi alcuna lesione del diritto di elettorato attivo, né di elettorato passivo, da far legittimamente valere in giudizio.

Infine, il TAR ha respinto nel merito il ricorso dei 5 presidenti di Municipalità in quanto "le modifiche di funzioni e competenze contestate, non hanno affatto inciso sugli elementi costitutivi delle municipalità" e "la riorganizzazione amministrativa operata risulta dunque coerente con la definizione di circoscrizione fornita dall'art.17 comma 1 del TUEL".

In conclusione, il Tar accerta che le municipalità – dopo la macroorganizzazione dell'apparato amministrativo – mantengono la possibilità di erogare servizi e svolgere funzioni gestionali, nel pieno rispetto dell'articolo 23 dello Statuto comunale.

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